ABC – Direttivo e Statuto
Il Nostro Team – il Direttivo dell’associazione ABC
Marzia Nicoletta Morello
Presidente
Simona Seveso
Vice Presidente
De Stefano Antonietta
Consigliere
Gabriele Lucia
Consigliere
Giampaolo Parisini
Consigliere
Maria Adele Cardini
Consigliere
Paolo Roberto Crocetti
Consigliere
Statuto Associazione ABC
RT. 1 – (Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in
materia l’Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE A.B.C. APS” assume
la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in Comune di Forte dei Marmi.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, nel caso sia nel
medesimo Comune, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in
materia l’Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE A.B.C. APS” assume
la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in Comune di Forte dei Marmi.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, nel caso sia nel
medesimo Comune, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 (Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce
nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di
attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce
nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di
attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la
disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e
secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e
secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – (Finalità e attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari
o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati sono:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016,
n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni,
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n.53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa,
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell’APS,
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione,
di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
s) alloggio e agricoltura sociale,
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata,mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
– servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e cure domiciliari da fornirsi sia
presso famiglie che altre strutture di accoglienza riservate a bambini e giovani
disabili,
– attività e servizi di riabilitazione anche attraverso la pratica di agricoltura sociale,
– gestione e cura di centri diurni, residenziali, di accoglienza e socializzazione,
nonchè di case famiglia, comunità alloggio e case vacanza,
– promozione, valorizzazione e sviluppo del potenziale sociale, culturale, fisico
delle persone disabili, con particolare attenzione al potenziale attitudinale,
artistico, professionale e lavorativo in genere, anche mediante corsi e percorsi
professionalizzanti;
– organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni ed
iniziative culturali che favoriscano lo sviluppo della sensibilità delle comunità locali
entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli delle problematiche delle
persone disabili e più disponibili alla loro accoglienza ed integrazione,
– definizione e implementazione di percorsi di inserimento nel mondo del lavoro
dei giovani celebrolesi,
– promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore dei
celebrolesi per l’affermazione dei loro diritti;
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari
o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati sono:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016,
n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni,
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n.53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa,
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell’APS,
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione,
di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte
nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
s) alloggio e agricoltura sociale,
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata,mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
– servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e cure domiciliari da fornirsi sia
presso famiglie che altre strutture di accoglienza riservate a bambini e giovani
disabili,
– attività e servizi di riabilitazione anche attraverso la pratica di agricoltura sociale,
– gestione e cura di centri diurni, residenziali, di accoglienza e socializzazione,
nonchè di case famiglia, comunità alloggio e case vacanza,
– promozione, valorizzazione e sviluppo del potenziale sociale, culturale, fisico
delle persone disabili, con particolare attenzione al potenziale attitudinale,
artistico, professionale e lavorativo in genere, anche mediante corsi e percorsi
professionalizzanti;
– organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni ed
iniziative culturali che favoriscano lo sviluppo della sensibilità delle comunità locali
entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli delle problematiche delle
persone disabili e più disponibili alla loro accoglienza ed integrazione,
– definizione e implementazione di percorsi di inserimento nel mondo del lavoro
dei giovani celebrolesi,
– promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore dei
celebrolesi per l’affermazione dei loro diritti;
– formazione e consulenza nei settori di interesse generale dell’APS.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio italiano.
ART. 6 – (Ammissione)
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e,
mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su
domanda dell’interessato.
La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la
decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto,
chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva
convocazione.
Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che
enti del terzo settore e possono essere esclusi dal pagamento della quota
associativa.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 3 categorie di soci:
– ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall’Assemblea,
– sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni
volontarie straordinarie,
Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e,
mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su
domanda dell’interessato.
La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la
decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto,
chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva
convocazione.
Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che
enti del terzo settore e possono essere esclusi dal pagamento della quota
associativa.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 3 categorie di soci:
– ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita
dall’Assemblea,
– sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni
volontarie straordinarie,
– benemeriti: sono individuati come tali dall’Assemblea per meriti particolari
acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile (art.35).
acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile (art.35).
ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, ai sensi di legge;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri associativi;
– votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
– beneficiare delle attività poste in essere se l’iscrizione avviene entro il 31 gennaio
dello stesso anno.
e il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà;
I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:
– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, ai sensi di legge;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del
rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri associativi;
– votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
– beneficiare delle attività poste in essere se l’iscrizione avviene entro il 31 gennaio
dello stesso anno.
e il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed
esclusivamente per fini di solidarietà;
– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
ART. 8 (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è conforme alle previsioni contenute all’art. 17 comma 2
del Dlgs. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’associazione.
La qualità di volontario è conforme alle previsioni contenute all’art. 17 comma 2
del Dlgs. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’associazione.
ART. 9 – (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta
all’Assemblea.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato
le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta
all’Assemblea.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato
le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 – (Organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Organo di amministrazione,
– Presidente,
– Organo di controllo (eventuale)
Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Organo di amministrazione,
– Presidente,
– Organo di controllo (eventuale)
ART. 11 – (Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne
fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine
del giorno e l’eventuale data di
seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata
almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal
libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando
l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti
i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell’associazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne
fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine
del giorno e l’eventuale data di
seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata
almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal
libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando
l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti
i soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell’associazione.
E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ivi compreso il Presidente;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
– approva il bilancio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto
alla sua competenza.
ART. 13 – (Validità Assemblee)
L’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in
seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il
numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,
conferendo delega scritta.
Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
– approva il bilancio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto
alla sua competenza.
ART. 13 – (Validità Assemblee)
L’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in prima
convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in
seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il
numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati,
conferendo delega scritta.
Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché
sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle
riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga
opportuno).
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la deliberazione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 14 – (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale
redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 15 – (Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione è composto da numero 7 membri, eletti
dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5
mandati .
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice
civile.
E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli
appartenenti alle diverse categorie di associati
sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle
riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga
opportuno).
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la deliberazione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 14 – (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale
redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 15 – (Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione è composto da numero 7 membri, eletti
dall’assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5
mandati .
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice
civile.
E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli
appartenenti alle diverse categorie di associati
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il
rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e
preventivo.
ART. 16 – (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di
amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di
amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa
dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca
l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali
organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta
questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 (Organo di controllo)
E’ nominato nei casi previsti dall’art.30 del D.Lgs n.117/2017.
maggioranza dei componenti.
Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non
espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il
rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e
preventivo.
ART. 16 – (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di
amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di
amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa
dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca
l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali
organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta
questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 (Organo di controllo)
E’ nominato nei casi previsti dall’art.30 del D.Lgs n.117/2017.
E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione,
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento,
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale,
– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all’articolo 14.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti
di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 – (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione,
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento,
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale,
– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all’articolo 14.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti
di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 – (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– quote associative;
– contributi pubblici e privati;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rendite patrimoniali;
– attività di raccolta fondi;
– rimborsi da convenzioni;
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità previste. E’considerata distribuzione indiretta di utili quanto previsto al
comma 3 del medesimo art. 8.
ART. 20 (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno.
Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative
norme di attuazione.
Il bilancio di esercizio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene
approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si
riferisce.
ART. 21 (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 22 (Personale retribuito)
– ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8
comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,
per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità previste. E’considerata distribuzione indiretta di utili quanto previsto al
comma 3 del medesimo art. 8.
ART. 20 (Bilancio)
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo
gennaio di ogni anno.
Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative
norme di attuazione.
Il bilancio di esercizio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene
approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si
riferisce.
ART. 21 (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 22 (Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti
previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e
da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 23 (Assicurazione dei volontari)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.
117/2017.
ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea
straordinaria con le modalità di cui all’art.13.
In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del
D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e
da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 23 (Assicurazione dei volontari)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.
117/2017.
ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea
straordinaria con le modalità di cui all’art.13.
In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del
D. Lgs. 117/2017.
ART. 25 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.